Come combattere il mobbing?
Analizziamo le tipologie di condotte mobbizzanti che possano assumere gli estremi di specifici reati comuni, previsti dal nostro codice penale.
- La calunnia
Tale reato trova la propria disciplina nell’art. 388 c.p,, a mente del quale se un soggetto, per mezzo di denuncia, querela, richiesta o istanza (diretta all’autorità giudiziaria o altra che ne abbia ordine di riferirne alla medesima) incolpi di un reato una persona che sa essere innocente o simula a carico di questa le tracce di un reato.
Il bene giuridico tutelato è quello del corretto funzionamento dell’amministrazione della giustizia.
Dunque, elementi costitutivi del reato di calunnia:
1) la falsa incolpazione;
2) la certezza dell’innocenza da parte del calunniatore;
3) la dichiarazione formale posta all’autorità giudiziaria o di polizia.
Pertanto, giova chiarire che non è sufficiente offendere l’onore o la reputazione di qualcuno, ma è fondamentale la falsa incolpazione di un soggetto per un fatto che corrisponda ad una fattispecie astratta delittuosa.
La prova più ardua, in sede processuale, consiste proprio nel dimostrare che il querelante o denunciante fosse consapevole dell’innocenza dell’incolpato, ovvero avesse dolosamente, cioè con volontà e coscienza, e senza alcun errore, voluto attribuire la commissione del fatto di reato.
Se questi sono i tratti che caratterizzano il reato di calunnia, in giurisprudenza si trovano numerose pronunce che hanno contribuito a delinearne i connotati in modo più preciso.
Secondo Cassazione penale, il delitto di calunnia ha natura plurioffensiva perché lede l’interesse dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia e offende l’onore dell’accusato che è legittimato a opporsi alla richiesta di archiviazione del relativo procedimento. In relazione all’elemento materiale, perché si configuri il reato di calunnia non è necessario che nella denuncia siano indicati gli elementi costitutivi del reato, basta la chiara indicazione del fatto oggetto di falsa accusa.
Passando all’elemento soggettivo, il dolo si concretizza nella consapevolezza dell’innocenza dell’accusato, mentre a niente rilevano i moventi psicologici della condotta del reo.
- Le molestie e le vessazioni
Il reato di molestie alle persone trova la propria collocazione normativa nell’art.660 c.p. e si configura quando, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, chiunque, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo.
La petulanza è ravvisabile ove si riscontri un modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto ed impertinente, che finisce per condizionare le abitudini e, più in generale, la sfera psichica del soggetto passivo.
Il reato in narrativa, solitamente, si estrinseca con corteggiamenti non graditi, telefonate (anche sms) o espressioni volgari, nelle quale il motivo sessuale, però, non fa parte della condotta penalmente rilevante del soggetto molestatore. Il motivo esula dell’elemento materiale del reato che consiste in una condotta a forma libera, che può assumere svariate modalità.
Trattasi di reato eventualmente abituale, caratterizzato dalla non necessarietà della reiterazione dei comportamenti di disturbo (come chiarito dalla Suprema Corte che ha previsto la configurabilità anche in presenza di una sola azione di disturbo o molestia).
Quale elemento psicologico dell’agente, invece, occorre la sussistenza della precisa e consapevole volontà di arrecare fastidio e vessazioni alla vittima.
Spesso sono stati considerati casi di mobbing le molestie sessuali, che il legislatore non ha previsto in un autonomo delitto (facendole rientrare rientrare nel un più generico reato di molestia o disturbo alle persone arrecato per una ragione riprovevole) definite dalla giurisprudenza quali condotte continue ed insistenti di corteggiamento che risultino sgradite alla persona destinataria.
- I maltrattamenti in famiglia
Il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi trova la propria collocazione sistematica nell’art. 572 del codice penale. La fattispecie sussidiaria al diverso reato di “abuso dei mezzi di correzione e disciplina” si perfeziona quando “Chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte”, e prevede una graduazione della pena diversa qualora dal fatto derivi una lesione personale grave o, addirittura, gravissima, portando la pena detentiva nel massimo edittale di 20 anni.
Il codice inquadra il reato tra i delitti “contro la famiglia”, ma l’interpretazione più moderna tende a collocare questi comportamenti tra i reati contro la persona o, meglio, contro i soggetti deboli, al fine di salvaguardare l’incolumità fisica e psichica delle persone ritenute “più facilmente aggredibili”.
Più in radice, il delitto in questione si realizza solo quando si accerta l’esistenza di una condotta abituale che si concretizza in più fatti lesivi dell’integrità fisica o morale e della libertà o del decoro delle persone della famiglia nei confronti dei quali viene posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica, in modo tale da rendere mortificanti, ancorché dolorose, le relazioni tra l’autore e la vittima. Nella nozione di “maltrattamenti” rientrano sia le aggressioni fisiche in senso stretto (percosse, lesioni), sia gli atti di vessazione, disprezzo e sopruso, tali da incidere in modo significativo sulla individualità della persona maltrattata che ne subisce, di conseguenza, una significativa sofferenza morale o fisica.
Orbene, spesso la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, si è posta l’interrogativo di dover individuare la norma incriminatrice più adatta per far rientrare le pratiche mobbizzanti nelle condotte penalmente rilevanti. A riguardo, ha concentrato maggiormente i propri sforzi interpretativi prorpio in favore di quest’ultimo reato, in quanto caratterizzato da una pluralità di atteggiamenti oppressivi che, se ripetuti nel tempo, appaiono potenzialmente più idonei ad abbracciare l’insieme delle condotte mobbizzanti.
Arresti giurisprudenziali più recenti considerano integrato il reato nei confronti dei lavoratori da parte del datore, o un suo preposto, solo nei casi in cui le dimensioni dell’azienda siano particolarmente ridotte, ritenendo solo in tali circostanze la relazione tra i due soggetti meritevole di assumere le prerogative d’intensità e abitualità che caratterizzano i rapporti familiari[1].
- Le lesioni personal
Il dettato letterale dell’art. 582 c.p. prevede la causazione di una lesione personale a un soggetto, in grado di procurare una malattia nel corpo o nella mente al medesimo.
Nel nostro ordinamento è previsto anche il reato di lesioni personali colpose, ex art. 590 c.p., per il quale è richiesta la solo colpa e non la coscienza e volontà di voler commettere esattamente il comportamento criminoso richiesto.
Per “malattia” va intesa come una perturbazione funzionale, da qualificare come un processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che implichi una sensibile menomazione funzionale dell’organismo.
Venendo alla materia che qui è di interesse, se si pone a mente i casi in cui la condotta del mobber è di efficacia lesiva tale da cagionare alla vittima una condizione patologica, di natura sia fisica che psichica, ci ritroviamo nel novero delle condotte richieste dal delitto di lesioni.
Come già detto, a seconda dell’elemento soggettivo, da valutarsi singolarmente caso per caso, il reato potrà essere ascritto al soggetto agente mobber (che nel caso di mobbing orizzontale sarà un collega) a titolo di dolo o colpa e, quindi, configurarsi come delitto di lesioni dolose ai sensi dell’art. 582 o colpose ai sensi dell’art. 590 c.p.
- Le aggravanti generiche e specifiche
Tra le circostanze aggravanti comuni previste dall’art.61 c.p., troviamo al punto n.1 “l’aver agito per motivi abietti o futili”.
Dunque, per “motivo” si intende la causa psichica dell’agire, per “abietto” è, secondo il comune sentire, il motivo ripugnante e spregevole, mentre per “futile” si considera quello sproporzionato all’azione delittuosa tanto da apparire un pretesto più che la vera causa determinante del reato.
Il mobbing può essere considerato come una circostanza aggravante la pena, assumendo sia i connotati propri del “motivo abietto”, nel caso l’agere criminoso sia stato ispirato da un movente riprovevole e moralmente ignobile o sentitamente malvagio e perverso; ovvero “motivo futile”, ad esempio, nel caso calzante del mobbing orizzontale, posto in essere dai colleghi al solo scopo di attaccare la vittima, per mero divertimento o per sfogare le proprie frustrazioni.
Altre volte il fenomeno in esame può assumere le caratteristiche della circostanza aggravante comune prevista dall’art. 61 al punto n. 11, laddove la condotta venga posta in essere con “abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio…”.
L’“abuso di autorità” è il cattivo uso del potere di supremazia nei confronti di un altro soggetto, mentre l’“abuso di relazione” consiste nell’approfittarsi di un particolare rapporto che esiste nei confronti di un altro soggetto.
Pertanto, sono sussumibili nell’aggravante le condotte mobbizzanti che si realizzano in ambito lavorativo, quando sono frutto del rapporto gerarchico lavorativo, ad esempio nel caso del rapporto nel pubblico impiego, dove soggetti in posizione apicale incutono nei loro sottoposti stati di soggezione psichica connessi al timore di ritorsioni disciplinari.