IL MILITARE SANZIONATO: Vi deve essere proporzione tra quanto addebitato disciplinarmente al militare e la sanzione inflitta.
Necessità, proporzionalità, bilanciamento, giustiziabilità e temporaneità sono i criteri con cui, secondo la giurisprudenza costituzionale, in ogni tempo deve attuarsi la tutela “sistemica e non frazionata” dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, ponderando la tutela di ciascuno di essi con i relativi limiti. La proporzionalità valutativa implica in capo all’organo “sanzionatore” equilibrio e attenta riflessione sulla normativa vigente, sullo stato della giurisprudenza e soprattutto sulle circostanze e sulle risultanze istruttorie prodromiche alla misura da adottare, la quale andrà fatalmente ad interferire su diritti e interessi del destinatario. Tale principio impone all’amministrazione che adotta il provvedimento finale nei confronti del privato un giudizio fondato su tre criteri: idoneità, necessarietà e adeguatezza della misura prescelta. L’idoneità esprime il rapporto tra i mezzi impiegati e il fine che si vuole perseguire. Sulla base di tale criterio vanno scartate tutte le misure che non sono in grado di realizzare il fine. La necessarietà rappresenta la conformità dell’azione amministrativa alla regola del mezzo più mite, e cioè l’obbligo per l’amministrazione di mettere a confronto le misure ritenute idonee e orientare la scelta sulla soluzione comportante il raggiungimento dell’obiettivo attraverso il minimo sacrificio degli interessi incisi dal provvedimento. Infine, l’adeguatezza è strettamente collegata alla necessarietà e si pone come vincolo quantitativo della scelta e “misuratore” del grado di soddisfazione degli interessi meritevoli di tutela, in particolare, degli interessi deboli per quanto riguarda l’aspetto del giusto equilibrio in sede di bilanciamento. Tornando alla proporzionalità punitiva, che risponde, oltre ai suddetti canoni di idoneità, necessarietà e adeguatezza, anche a finalità preventive e dissuasive nei confronti dei destinatari delle norme statali o del micro-ordinamento di appartenenza, va rimarcato come i vari rami del diritto si ispirino, nel commisurare la sanzione in concreto, alla ricerca di un punto di equilibrio tra legalità e certezza del diritto da un lato e giustizia sostanziale dall’altro, tendendo ad un bilanciamento tra i due principi che in astratto sono sottesi a qualsiasi sistema punitivo: il principio garantista di legalità-tassatività, implica la predeterminazione da parte del legislatore sia della specie che della misura applicabile per ciascun illecito e elimina qualsiasi arbitrio della p.a. in qualità di datore di lavoro. Possiamo dunque affermare che la proporzionalità garantisce che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale e a quella delle posizioni individuali.
Le considerazioni generali svolte in punto di ricerca della proporzionalità valgono, come detto, anche per la responsabilità disciplinare, sicuramente rientrante nel genus “diritto punitivo”. La vigenza del principio di proporzionalità nei regimi disciplinari pubblici, privati, civili, militari o ordinistici, oltre ad essere un pacifico approdo giurisprudenziale, è trasfusa nei testi normativi o contrattuali degli ordinamenti in cui opera il regime punitivo interno definito “disciplinare. Tali testi individuano le condotte illecite e per ciascuna di esse prevedono una gamma di sanzioni da un minimo ad un massimo, devolvendo al “sanzionatore” la ponderata scelta, secondo i parametri forniti legislativamente o contrattualmente.
Dunque, molte sono le valutazione che dovranno essere fatte dall’Organismo disciplinare che non potrà non considerare le vicende rappresentate, in sede di difesa, affinchè la decisione presa non ridondi in un provvedimento sproporzionato e dunque dannoso. Principio in più occasioni espresso anche dalla guida tecnica relativa alle procedure disciplinari emanato dal Ministero delle Difesa del 22 aprile 2021.
Avv. Laura Lieggi